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Con n. protocollo 10571 il 13/04/2015 il condominio Cigni a firma del rappresentante comprensoriale ha fatto pervenire al Sindaco una proposta elaborata dai delegati dis cala per il recupero dell’area Ex Sporting.

Eccola nel dettaglio quanto fatto pervenire al nostro primo cittadino :

EX SPORTING CLUB : PROPOSTA DEL CONDOMINIO CIGNI

  A seguito degli intercorsi tra Assemblea Comprensoriale e Sindaco di Brugherio avvenuti con più incontri tra gli stessi nei mesi scorsi il condominio Cigni

 

  • dando per certo che l’Amministrazione Comunale abbia deciso, nella scelta della destinazione finale dell’ex area Sporting, di indirizzarsi verso una soluzione di uso sportivo e ricreativo-aggregativo
  • tenendo conto che, come emerso dagli incontri, per motivazioni di tipo economico e tecniche la vecchia piscina sarà necessariamente interrata e che per ragioni di decoro ambientale buona parte dell’area dovrà essere ripiantumata, come richiesto da più parti
  • ricordando che, per ora, il Sindaco ha escluso dal novero delle possibilità l’abbattimento della palazzina
  • ribadendo che se la gestione dell’area sarà affidata all’Amministrazione Comprensoriale, le eventuali perdite dovranno essere tutte a carico del Comune così come meglio specificato nella lettera firmata dai componenti l’Assemblea Comprensoriale e indirizzata al Sindaco di Brugherio, depositata presso l’ufficio Protocollo del Comune il 28/02/2015 n° prot. 6209 del 02/03/2015

 

 

i residenti del Condominio Cigni propongono che

 a)per la destinazione finale dell’area giardino ex Sporting si scelga come soluzione la realizzazione di un parco attrezzato con percorso ginnico (percorso vita) ed eventuale mini golf o costruzione di un campo da tennis e/o da basket

 b)a seconda della destinazione d’uso, la palazzina sia destinata a circolo ricreativo o sede di attività/associazioni sportive da meglio definirsi e comunque non in contrasto con l’immagine ordinata e tranquilla del quartiere, garantendo altresì ai residenti la possibilità di fruire di un luogo di incontro e riunioni a prezzo gratuito

 c)abbattimento del muro perimetrale e sua sostituzione con recinzione in ferro come realizzato per il Parco di Villa Fiorita sia per risolvere l’annoso problema di scritte indecorose e vandalismi vari sia per aumentare la visibilità, e di conseguenza la sicurezza, di chi percorre in auto via Volturno o transita per l’attuale cancello principale del Comprensorio

Riceviamo e pubblichiamo il parere di Francesca Pietropaolo sulla destinazione d’uso di viale dei Portici

40moLa tipicità dei doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli Enti Locali, nonché al più generale interesse pubblico negli ambiti della sicurezza e viabilità, si rinveniva già all’art. 28 dell’Allegato F della Legge n. 2248/1865 e nel successivo R.D. 2056/1923, recanti le disposizioni per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche, che trovano oggi compiuta regolamentazione nell’attuale testo del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).
Sul tema in prima istanza occorre rilevare che, mentre il diritto di uso pubblico può esser fatto valere da ciascun residente, affinchè una strada possa ritenersi di proprietà della P.A. è necessario rinvenire un atto (convenzione o provvedimento ablatorio) o un fatto (usucapione) che ne abbia trasferito il dominio all’amministrazione: non è infatti di per sé sufficiente che la strada sia destinata all’uso pubblico (Cass. 8204/2006 che richiama una costante linea interpretativa).
Tanto premesso, all’art. 14 il Codice della Strada stabilisce che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”. Significativamente nello stesso articolo si ritrova la disposizione per la quale i poteri dell’ente proprietario devono essere esercitati dal Comune per le strade vicinali di cui al precedente art. 2 comma 7. Il richiamo letterale dell’elenco vale per le strade urbane di quartiere, le strade locali e le strade comunque opportunamente sistemate per essere destinate alla circolazione di pedoni, veicoli e animali non facenti parte delle altre tipologie citate.
Per quanto riguarda la destinazione, giova peraltro ricordare che il Codice sottopone all’applicazione delle proprie previsioni tutte le “aree” a uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Conseguentemente, ai fini della corretta interpretazione normativa, la sede stradale risulta essere costituita tanto dalla superficie esistente entro i confini viari, quanto dalla carreggiata e dalle relative fasce di pertinenza: talché, nel concetto di area stradale vengono ricompresi banchine, golfi di fermata, isole di canalizzazione, fasce di sosta laterale, marciapiedi, parcheggi, piazzole di sosta e piste ciclabili, così come ogni altra qualsivoglia pertinenza di esercizio o di servizio, come previsto all’art. 24 del Codice.

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Riceviamo e pubblichiamo volentieri il seguente scritto di Roberto Mascherpa, delegato comprensoriale del condominio CEDRI.

40mo“Gentile Signora o Signore,
cerco di esporre qui, in modo chiaro, ciò che vado esponendo da anni a tutti livelli delle istituzioni locali e cioè  che il Comune deve occuparsi della sicurezza all’interno del nostro Centro Residenziale Edilnord (CRE) e che non adempie a questo dovere dal 1992.

Non è la prima volta che scrivo sull’argomento, ma questa volta mi allargo un po’  con qualche nuova idea come, d esempio, il titolo dello scritto.

1.  Le parti comuni indivise di un super-condominio, secondo la Legge 11 dicembre 2012, n.
220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici, devono essere amministrate come un condominio e richiedono un amministratore dedicato a tale compito.
Così viene amministrato il CRE.

2.  La stessa legge non prevede il caso di un super-condominio le cui aree interne siano aperte all’uso pubblico, che è proprio il caso del CRE.

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